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Fisco e contribuente: Incentivi previsti dalla normativa tributaria per la previdenza complementare


12-04-2009

Nel numero 1-marzo 2009 di BANCAMICA,  periodico di informazione finanziaria,sociale e culturale , edito dalla Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e di Laurino ,direttore responsabile la giornalista

Lucia Giallorenzo, direttore editoriale Michele Albanese, nella rubrica FISCO E CONTRIBUENTE a pagina 18,è stato pubblicato un interessante articolo sugli incentivi previsti dalla normativa tributaria per la previdenza complementare,  a firma del Dott. Pietro Cusati,Giudice Tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno.

GLI INCENTIVI  PREVISTI DALLA NORMATIVA TRIBUTARIA PER LA PREVIDENZA  COMPLEMENTARE.

 Sono passati due anni da quando sono entrate  in vigore  le ultime novità  previste  per le diverse forme pensionistiche complementari  ma,ancora oggi, poco conosciute soprattutto dagli interessati.

 La riforma della previdenza complementare ,introdotta dalla legge 243 del 2004 e dal decreto legislativo 252 del 2005, è  finalizzata ad erogare una pensione aggiuntiva a quella concessa dagli istituti di previdenza obbligatoria.

La nuove regole  vengono in aiuto ,in particolare ,ai lavoratori giovani,   sia del settore privato che del settore pubblico,per i quali si prefigura un futuro pensionistico penalizzante,in sostanza una sempre più consistente riduzione delle pensioni.

Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti,il finanziamento delle forme di previdenza complementare si realizza mediante contribuzione a carico degli stessi.

Ricorrere alla previdenza complementare significa ,in pratica, fornirsi di uno strumento idoneo ad assicurare l’integrazione della  modesta pensione ordinaria,attraverso la raccolta dei contributi e il loro investimento in mercati finanziari.

I vantaggi fiscali sono tanti ,sia. per quanto riguarda la contribuzione che la tassazione delle prestazioni erogate.

 La deducibilità dall’IRPEF dei contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro,entro determinati limiti.  Una maggiore deduzione è stata prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione.

La deducibilità spetta anche quando si versano contributi nell’interesse dei familiari a carico. Un familiare,per essere considerato a carico di un altro,deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili sostenuti.

 L’agevolazione è stata estesa  ai contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell’Unione Europea che sono stati equiparati,dal punto di vista fiscale, a quelli Italiani.

Dott. Pietro Cusati

Giudice Tributario

presso la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno.

 

 

 

 

 




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