FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE A FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO – CONCESSIONE DI BONUS SOCIALE.
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Visto l’art. 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante:
“ Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute”.
Visto lo Statuto comunale;
RENDE NOTO
1. Con deliberazione 27 novembre 2008, N. ARG 172/08, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, in relazione alle norme richiamate in premessa, ha approvato, fra l’altro, i modelli per la richiesta di uno sconto sulla bolletta dell’energia elettrica;
2. Hanno diritto al bonus sociale, per una sola abitazione di residenza:
a) le utenze domestiche con ISEE fino a 7.500 euro ( rinnovabile, a richiesta, di anno in anno ) ;
b) le utenze domestiche nel cui nucleo familiare è presente una persona che versa in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico – terapeutiche necessarie per l’esistenza in vita e alimentare ad energia elettrica;
I due bonus sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
3. Coloro che ritengono di avere diritto al bonus sociale, retroattivamente per l’anno 2008 dovranno presentare domanda a questo comune entro il 28 febbraio 2009, per l’anno 2009 entro il 31 marzo 2009, esclusivamente sull’apposito modello gratuitamente disponibile presso l’Ufficio Anagrafe del Comune dal Lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,30; i moduli sono reperibili anche sul sito dell’autorità per l’energia elettrica ed il gas;
http://www.autorita_energia .it/bonus_sociale.htm
4. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) Attestazione ISEE ( in relazione al disagio economico ) ;
b) Copia fotostatica della certificazione dell’ASL o dichiarazione della certificazione ASL ( in relazione al disagio fisico);
c) Copia fotostatica del documento d’ identità;
5. In relazione al disposto dell’art. 3, comma 9, del D.L. 29/11/2008, n. 185, a decorrere dal 1 gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. Hanno accesso alla compensazione anche le famiglie con almeno 4 figli a carico con ISEE non superiore a 20.0000 euro.
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